Sez. 5, Sentenza n. 12592 del 28/11/2016 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 269706 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato - Riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Applicazione sulla pena finale determinata dopo l'aumento ex art. 81 cod. pen. - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Nell'ipotesi in cui venga riconosciuta nel giudizio abbreviato la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna nel detto giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)