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Sez. 2, Sentenza n. 11521 del 13/10/1999 (Rv. 530628 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Proprietà - Diritto autodeterminato - Configurabilità - "Causa petendi" - Irrilevanza ai fini dell'identificazione dell'azione - Conseguenze - Sostituzione o aggiunta in appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530628-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova; pertanto la deduzione, o l'aggiunta, di un diverso titolo d'acquisto non determina la novità della domanda ed è ammissibile anche in appello. (Nella specie l'attore aveva specificato in appello che l'acquisto da parte sua della proprietà era avvenuta per successione ereditaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)