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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 10/07/1975 (Rv. 376710 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DESTINAZIONE DEL BENE OCCUPATO ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - OBBLIGO DI PAGARE UN IMPORTO PARI AL VALORE VENALE DEL BENE - MAGGIORE VALORE DELLA RESIDUA PROPRIETA - DETRAZIONE DA DETTO IMPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376710-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DESTINAZIONE DEL BENE OCCUPATO ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - OBBLIGO DI PAGARE UN IMPORTO PARI AL VALORE VENALE DEL BENE - MAGGIORE VALORE DELLA RESIDUA PROPRIETA - DETRAZIONE DA DETTO IMPORTO - ESCLUSIONE.*

Divenuta illegittima l'occupazione di un immobile, per la mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio, ed essendo impossibile la restituzione del bene, a causa dell'avvenuta destinazione di esso alla costruzione dell'opera pubblica, il risarcimento del danno cui ha diritto il proprietario del fondo occupato resta disciplinato dalle regole generali sulla responsabilita per fatto illecito, e si concretizza nel diritto alla corresponsione di un importo pari al valore venale del bene, al momento della liquidazione, oltre l'ammontare dei frutti perduti, e salvi i maggiori danni; da detto importo non puo detrarsi l'eventuale vantaggio che sia derivato al danneggiato per l'aumentato valore della sua residua proprieta, a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica, in quanto tale vantaggio non costituisce effetto immediato e diretto dell'illegittima occupazione. (V 3576/72, mass n 361566; 1218/71, mass n 351378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)