Sez. 5, Sentenza n. 27656 del 03/05/2001 Ud. (dep. 09/07/2001) Rv. 220229 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Obbligatorietà - Applicazione della libertà vigilata - Necessità di esame della pericolosità del condannato - Sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
In tema di misure di sicurezza, per la applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario -coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 cod.proc.pen. con riferimento alle misure cautelari- che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)