Sez. L, Sentenza n. 5868 del 12/11/1979 (Rv. 402536 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - DISTACCO DI UN DIPENDENTE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO - NOZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - DISTACCO DI UN DIPENDENTE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO - NOZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Qualora un lavoratore, dipendente da un datore di lavoro, presti la sua attivita presso altro datore di lavoro, il giudice del merito, per potere affermare che si e in presenza di un semplice distacco, e cioe di una modifica del modo di esecuzione dell'obbligazione principale della prestazione di opera che lega il lavoratore al datore di lavoro distaccante, e non anche dell'Estinzione dell'originario rapporto e della Costituzione di un nuovo rapporto o di altro rapporto collaterale al primo, deve accertare che tale distacco abbia durata temporanea, anche se non predeterminata, e non definitiva, in quanto la definitivita dell'applicazione del lavoratore al servizio di un terzo e incompatibile con la persistenza dell'originario rapporto di lavoro. (V 5427/78, mass n 395187; (V 858/78, mass n 390197; (V 3386/75, mass n 377525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)