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Sez. L, Sentenza n. 1545 del 07/03/1986 (Rv. 444917 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - LIMITI - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444917-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - LIMITI - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITÀ.*

Le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., previa autorizzazione del giudice in caso di sussistenza da gravi motivi, sono quelle che integrano non una mutatio ma soltanto una mera emendatio libelli; né, attese le caratteristiche del processo del lavoro, l'inammissibilità della domanda nuova è esclusa per effetto della accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. (V 6514/83, mass n 431235; (V 5251/83, mass n 430135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)