Sez. 2, Sentenza n. 20280 del 07/04/2004 Ud. (dep. 29/04/2004) Rv. 229025 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Inesistenza - Esclusione - Nullita - Sussistenza - Rilevabilità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
La mancata redazione della sentenza, per cause anche diverse dalla morte sopravvenuta del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, determina non l'inesistenza, ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata motivazione alla omessa motivazione; e tale nullita puo essere rilevata solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)