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Sez. 2, Sentenza n. 23547 del 06/05/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 229219 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Inesistenza - Esclusione - Nullità.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229219-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

La mancata redazione della sentenza per un qualche impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, non determina l'inesistenza ma la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare la mancata redazione della sentenza alla omessa motivazione, e tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza depositata contenente la sola intestazione, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti e il dispositivo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)