Sez. 6, Sentenza n. 48431 del 20/11/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242138 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Pubblicazione del dispositivo - Mancata redazione della motivazione - Conseguenze - Nullità della sentenza.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 559 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)