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Sez. 2, Sentenza n. 45255 del 22/11/2007 Ud. (dep. 05/12/2007) Rv. 238514 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Pubblicazione del dispositivo - Mancata redazione della motivazione - Conseguenze - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 2007-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238514-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

La mancanza della redazione della motivazione della sentenza, per un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la decisione e pubblicato il dispositivo, determina la nullità della sentenza, che è rilevabile soltanto nell'eventuale giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)