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Sez. 5, Sentenza n. 11961 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 232058 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza | Nullità relativa - Poteri del giudice di appello - Annullamento - Esclusione - Redazione della motivazione mancante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232058-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza

In tema di appello, la mancanza, sia pur totale, della motivazione della sentenza impugnata dà luogo a nullità relativa e pertanto il giudice dell'appello, il quale ha il potere di annullare la decisione di primo grado quando accerti le sole nullità assolute o generali non sanate, deve, nella ipotesi di omessa motivazione, esercitare il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, anche mediante la redazione integrale della motivazione mancante. (Fattispecie nella quale la Cassazione, rilevata la erroneità della decisione del giudice di appello di annullare la sentenza di primo grado per assenza della relativa motivazione, ha annullato senza rinvio agli effetti penali per intervenuta estinzione del reato e con rinvio ai soli effetti civili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)