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Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019 Cc. (dep. 05/07/2019) Rv. 276806 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali - Sospensione per concomitante applicazione di misura cautelare personale - Esecuzione della misura di prevenzione alla cessazione della misura cautelare - Nuovo giudizio sulla pericolosità sociale del proposto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276806-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)