Sez. L, Sentenza n. 5009 del 08/04/2002 (Rv. 553573 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Diritto a rendita per malattia professionale - Lavoratore che già gode di rendita per infortunio o malattia professionale - Decorrenza del termine di prescrizione del diritto a rendita per una nuova malattia professionale - Conoscenza oggettiva dell'origine professionale della malattia - Rilevanza - Consapevolezza del raggiungimento della soglia indennizzabile - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui il lavoratore già goda di una rendita per infortunio o malattia professionale, la prescrizione del diritto alla rendita per una nuova tecnopatia decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce conoscenza oggettiva dell'origine professionale della malattia, non essendo necessario che egli abbia consapevolezza anche del raggiungimento della soglia indennizzabile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)