Sez. L, Sentenza n. 15822 del 15/12/2000 (Rv. 542669 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Titolarità di una rendita - Sopravvenienza di ulteriore patologia - Domanda di costituzione di una rendita unica - Termine triennale di prescrizione - Decorrenza - Dall'insorgere della patologia sopravvenuta - Esclusione - Dalla conoscenza oggettiva della professionalità e indennizzabilità della patologia stessa - Configurazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui un lavoratore, già titolare di una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, intenda far valere il diritto ad una rendita unificata in relazione al concorso di una nuova malattia professionale, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art.112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si deve tenere conto - secondo la regola generale vigente in materia - del momento in cui l'interessato acquisisce la conoscenza oggettiva (normalmente derivante da un giudizio medico che sia prodotto all'Istituto assicuratore contestualmente o successivamente alla domanda della prestazione) della professionalità e della indennizzabilità della patologia. Infatti, anche la patologia sopravvenuta deve avere entrambi questi caratteri in quanto deve essere tale da dare astrattamente diritto ad una autonoma rendita, non avendo altrimenti senso lo stesso meccanismo della unificazione, che necessariamente presuppone due rendite che si accentrano in una unica prestazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)