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Sez. L, Sentenza n. 1735 del 16/02/2000 (Rv. 533941 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita per malattia professionale - Decorrenza, rispettivamente, diversa del termine prescrizionale nelle due ipotesi di raggiungimento del minimo indennizzabile dopo la manifestazione della malattia (o di una pluralità di malattie intervenute in tempi successivi) e di acquisizione del diritto alla rendita per sommatoria da parte di un lavoratore già titolare di rendita per infortunio o malattia professionale a causa del manifestarsi di una nuova malattia - Rilevanza del requisito della consapevolezza del superamento del limite minimo di indennizzabilità solo nella prima delle suddette ipotesi.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533941-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Dal combinato disposto degli artt. 80 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969, si desume che la suddetta sentenza esplica tutta la sua valenza esclusivamente nell'ipotesi in cui il livello minimo di indennizzabilità si perfeziona successivamente alla manifestazione di una malattia professionale o, anche, di plurime malattie professionali manifestatesi in tempi successivi e quindi solo in tal caso la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita ha inizio dal giorno in cui l'assicurato è reso edotto del raggiungimento di tale grado minimo di indennizzabilità. Viceversa, qualora il lavoratore sia già titolare di una rendita corrispondente ad un infortunio o ad una malattia (riguardo ai quali, quindi sia stato già raggiunto il grado minimo di indennizzabilità), la manifestazione di una nuova malattia professionale fa, di per sè, sorgere il diritto alla costituzione dell'unica, maggiore rendita ex art. 80 cit. qualunque sia il grado di inabilità che ne deriva (purché superiore a quello raggiunto in precedenza), sicché in tale ipotesi il termine prescrizionale "de quo" comincia a decorrere dal giorno in cui la nuova malattia si è manifestata che è quello a partire dal quale il maggior diritto può essere fatto valere.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)