Sez. L, Sentenza n. 5653 del 08/06/1999 (Rv. 527213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Titolarità di rendita - Sopravvenienza di ulteriore patologia - Domanda di costituzione di rendita unica - Termine triennale - Decorrenza - Dall'insorgere della malattia - Esclusione - Dalla conoscenza della stessa e dal superamento della soglia indennizzabile - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Anche nel caso di azione proposta dal titolare di rendita Inail per chiedere la costituzione di rendita unica a causa della sopravvenienza di una ulteriore patologia, il termine triennale di prescrizione decorre, come nei casi ordinari, dal momento in cui l'assicurato ha consapevolezza dell'esistenza della malattia, del suo carattere professionale, oltre che del superamento della soglia indennizzabile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)