Sez. L, Sentenza n. 10035 del 24/07/2001 (Rv. 548430 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto a rendita per malattia professionale - Diritto alla rendita per sommatoria da parte di un lavoratore già titolare di rendita per infortunio o malattia professionale - Rilevanza del requisito della consapevolezza del superamento del limite di indennizzabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui un lavoratore, già titolare goda di una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, acquisisca il diritto ad una rendita unificata in relazione al concorso di una nuova malattia professionale (a norma degli art. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965), ai fini della decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è necessario che egli abbia acquisito consapevolezza, oltre che dell'esistenza della patologia di origine lavorativa, anche del raggiungimento della soglia indennizzabile, poiché, in tal caso, la malattia professionale assume rilievo ai fini della rendita cosiddetta per sommatoria anche se, in sè considerata, non determina il superamento del limite di indennizzabilità.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)