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Sez. 2, Sentenza n. 4142 del 10/11/1976 (Rv. 382806 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - VENDITE DI AREE FABBRICABILI - IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI E VINCOLI ALLE COSTRUZIONI ERIGENDE - COSTITUZIONE DI SERVITU - CONFIGURABILITA - UTILITA DELL'INTERO FONDO DOMINANTE - SUSSISTENZA - DIVISIONE DEL FONDO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382806-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - VENDITE DI AREE FABBRICABILI - IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI E VINCOLI ALLE COSTRUZIONI ERIGENDE - COSTITUZIONE DI SERVITU - CONFIGURABILITA - UTILITA DELL'INTERO FONDO DOMINANTE - SUSSISTENZA - DIVISIONE DEL FONDO - CONSEGUENZE.*

Le pattuizioni originarie, richiamate nei successivi Atti di compravendita, con le quali nelle vendite a lotti di aree fabbricabili i contraenti pongono limitazioni relative alle modalita e alla destinazione delle costruzioni erigende, al fine di assicurare a queste una particolare amenita o comodita, sono costitutive di vere e proprie servitu, titolare delle quali e il proprietario attuale del fondo dominante, cosi come all'osservanza dell'Onere e tenuto il proprietario del fondo servente. Da tale posizione di realita deriva che, salva l'ipotesi in cui, per la particolare natura dell'Onere, l'utilitas sia diretta ad una parte soltanto del fondo dominante, la servitu deve ritenersi costituita rispetto all'intero fondo dello stipulante, con la conseguenza che, ove il fondo dominante venga in seguito a subire ulteriori frazionamenti, la titolarita del diritto di servitu trapassa ai singoli ulteriori acquirenti. (V 25/75, mass n 373136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)