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Sez. 2, Sentenza n. 50659 del 18/11/2014 Ud. (dep. 03/12/2014) Rv. 261696 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Riqualificazione giuridica del fatto - Qualificazione in reato più grave - Poteri della Corte di Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261696-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE

Quando ritiene che al fatto addebitato debba essere data una definizione giuridica più grave, la Corte di cassazione non può, d'ufficio, nè procedere direttamente ad una riqualificazione dello stesso, stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6 CEDU, nè disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione agli imputati del reato più grave, poiché l'eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della "reformatio in peius", per l'assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)