Sez. 3, Sentenza n. 5125 del 12/03/2004 (Rv. 571065 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria (leasing) - Processo proposto dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo - Litisconsorzio necessario con il concedente - Sussistenza - Fondamento.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di locazione finanziaria ("leasing") il concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, ovvero per far valere il diritto alla riduzione del prezzo della fornitura, atteso che in entrambi i casi la decisione della causa, per gli effetti che è destinata a produrre, sia nel rapporto tra fornitore e concedente sia nel rapporto incrociato e logicamente dipendente tra concedente e utilizzatore, sarebbe inutiliter data senza la partecipazione in giudizio del concedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705, Legge 14/07/1993 num. 259 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)