Sez. 3, Ordinanza n. 6728 del 30/03/2005 (Rv. 580620 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria (leasing) - Collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing - Sussistenza - Esercizio in nome proprio delle azioni scaturenti dal contratto di fornitura da parte dell'utilizzatore - Configurabilità - Clausola derogativa della competenza - Operatività nei confronti dell'utilizzatore - Opponibilità all'utilizzatore delle eccezioni fondate sul contratto - Sussistenza.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all'utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei propri diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705, Legge 14/07/1993 num. 259 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)