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Sez. 4, Sentenza n. 30557 del 07/06/2016 Ud. (dep. 19/07/2016) Rv. 267686 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Soggetto responsabile - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267686-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 7 D.Lgs. 17 settembre 1994 n. 626, deve ritenersi, a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 5, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)