Sez. 4, Sentenza n. 49821 del 23/11/2012 Ud. (dep. 21/12/2012) Rv. 254094 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Ruolo di garante per gli eventi verificatisi - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato il responsabile del servizio senza individuare quali fossero le attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi da costui omesse, con riferimento ad un evento letale verificatosi in ambito aziendale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)