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Sez. 3, Sentenza n. 1420 del 11/02/1998 (Rv. 512497 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Caratteristiche.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512497-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Il "contratto autonomo di garanzia", definito anche "garanzia a prima domanda", espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322, secondo comma cod. civ., si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), il controgarante (soggetto non necessario e che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (l'ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine né alla validità né all'efficacia del rapporto di base. Identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante. Ne consegue che nel giudizio promosso nei confronti del garante da parte del soggetto del quale sia garantita la prestazione, al fine di ottenere l'inibitoria della realizzazione della garanzia, il controgarante non è litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)