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Sez. 3, Sentenza n. 1933 del 25/02/1994 (Rv. 485461 - 01)

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere | Contratto di garanzia autonoma ("performance bond") - Nozione - Validità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485461-01

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere

Ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., è ammissibile il contratto di garanzia autonoma ("performance bond") con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a semplice richiesta del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto principale, salvo l'"exceptio doli".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)