Sez. L, Sentenza n. 2642 del 20/04/1985 (Rv. 440438 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA ALL'ASSUNZIONE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA ALL'ASSUNZIONE - NECESSITÀ.*
Nel sistema della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) il rapporto di lavoro subordinato con l'appartenente ad una delle categorie protette si costituisce non ex lege, o autoritativamente per effetto dell'atto amministrativo di avviamento, ma per contratto e la richiesta dell'azienda obbligata alla assunzione, che è prevista dal quarto comma dell'art. 16 della legge e non va confusa con la denuncia semestrale di cui al successivo art. 21, costituisce il necessario requisito di legittimità dell'atto amministrativo di avviamento, che, a sua volta, fa sorgere l'Obbligo del datore di lavoro - ed il correlativo diritto del lavoratore avviato - alla stipulazione del contratto. (V 3910/83, mass n 428835; (V 5765/82, mass n 423502; (V 5557/82, mass n 423294; (V 5382/82, mass n 423153; (V 4291/82, mass n 422270; (V 154/82, mass n 417836).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)