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Sez. 3, Sentenza n. 5406 del 30/04/1996 Ud. (dep. 30/05/1996) Rv. 205105 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura - Con autorizzazione richiesta ma non ottenuta - Eliminazione del reato "ex lege" n. 172 del 1995 - Insussistenza - Fattispecie: autolavaggio.
Stato
decisa il 1996-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205105-01

Acque

Lo scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura con autorizzazione richiesta, ma non ottenuta è punito dall'art. 23, legge 10 maggio 1976, n. 319 e tale reato non è stato soppresso dalla legge 17 maggio 1995, n. 172. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che "il principio autorizzatorio ex art. 11 legge 3 settembre 1976 debba trovare generale applicazione, quale che sia il recapito dello scarico..." e che "la legge 172/95, pur lasciando sussistere l'obbligo della autorizzazione preventiva per tutti gli scarichi, ha depenalizzato quello civile (e non è questo il caso di specie, trattandosi di insediamento produttivo di autolavaggio").

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 11, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)