Sez. 1, Sentenza n. 9440 del 03/02/2010 Cc. (dep. 09/03/2010) Rv. 246779 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Limiti di ammissibilità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per "errores in iudicando" fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale. (Fattispecie relativa ad inammissibilità del ricorso con cui si lamentava l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione per il mancato accoglimento della richiesta di ulteriori indagini giustificabili soltanto sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)