Sez. 5, Sentenza n. 5052 del 21/10/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 215629 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Motivi di ricorso - Violazione del contraddittorio - Presupposti di procedibilità - Querela - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
L'ordinanza di archiviazione, resa previa fissazione dell'udienza camerale, è ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell'udienza camerale ex articolo 127, quinto comma, cod. proc. pen. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, ma anche relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio. (Nella specie il motivo addotto dalla persona offesa si riferiva alla violazione delle norme riguardanti la presentazione della querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)