Sez. L, Sentenza n. 8589 del 23/06/2000 (Rv. 537979 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Accordo stipulato tra le parti, senza l'intervento dei patroni, prevedente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo - Art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 - Applicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
L'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 -stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni- è applicabile anche nel caso di accordo stipulato, senza l'intervento dei patroni, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)