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Sez. 3, Sentenza n. 26047 del 29/11/2005 (Rv. 584842 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Nozione - Ai fini dell'applicabilità dell'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 - Individuazione - Accezione restrittiva.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584842-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI

Ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), la nozione di transazione della lite deve essere ricondotta nello schema tipico del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base delle reciproche concessioni e non può essere intesa nella più ampia accezione di ogni intesa che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, anche se priva dei requisiti di forma e di contenuto del contratto disciplinato dagli artt. 1965 e segg. cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)