Sez. 2, Sentenza n. 5705 del 11/06/1994 (Rv. 487032 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni | Applicabilità dell'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 - Accordo stipulato tra le parti, prevedente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo - Estensione.
Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni
L'art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933 n. 1578 stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidamente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, è applicabile anche nel caso di accordo stipulato, senza l'intervento dei patroni, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)