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Sez. 2, Sentenza n. 8899 del 23/08/1993 (Rv. 483537 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni | Transazione ai fini dell'applicabilità dell'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 - Nozione - Conciliazione raggiunta davanti all'ufficio provinciale del lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483537-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni

Ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933, che prevede l'obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese a favore degli avvocati e procuratori partecipanti al giudizio transatto, il concetto di transazione non va ricondotto nello schema tipico e delimitato del negozio posto in essere nelle prescritte forme, ma va inteso nella sua più ampia accezione di accordo che abbia l'effetto di estinguere la lite senza l'intervento del giudice. Pertanto, la conciliazione, raggiunta sia pure con l'intervento di un organo pubblico, davanti all'ufficio provinciale del lavoro, estinguendo il giudizio introdotto con il deposito in cancelleria del ricorso a norma dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, comporta l'obbligazione solidale delle parti, ai sensi dell'art. 68 citato, al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese a favore dei difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)