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Sez. U, Sentenza n. 3897 del 08/09/1989 (Rv. 463746 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - DOMANDA DI UN EX DIPENDENTE DIRETTA AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI UN COMPENSO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI QUIESCENZA E LA COMPUTABILITÀ DELLE CONTRIBUZIONI IN REGIME DI MUTUALITÀ SCOLASTICA AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COMPUTO DELLO STESSO COMPENSO DA PARTE DELL'INAIL AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463746-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - DOMANDA DI UN EX DIPENDENTE DIRETTA AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI UN COMPENSO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI QUIESCENZA E LA COMPUTABILITÀ DELLE CONTRIBUZIONI IN REGIME DI MUTUALITÀ SCOLASTICA AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COMPUTO DELLO STESSO COMPENSO DA PARTE DELL'INAIL AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Le domande proposte contro l'i.N.A.I.L. da un suo ex dipendente, per ottenere il riconoscimento di un compenso (nella specie, maggiorazione del cinque per cento dello stipendio per l'attività di coordinamento nel settore sanitario) ai fini della Determinazione dell'indennità di quiescenza e la computabilità ai fini del trattamento pensionistico delle contribuzioni in regime di mutualità scolastica, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concernendo entrambe prestazioni erogate dallo stesso ente datore di lavoro ed inerenti al rapporto di pubblico impiego, anche se non più in atto. Nè, con riguardo alla domanda relativa all'indennità di quiescenza, la giurisdizione predetta può trovare deroga in favore di quella del giudice ordinario per il fatto che lo stesso compenso rivendicato dall'ex dipendente ai fini di tale indennità sia stato dall'i.N.A.I.L. conteggiato ai fini del trattamento pensionistico, non integrando tale circostanza un riconoscimento certo ed inequivoco della pretesa patrimoniale (del dipendente) idoneo ad eliminarne ogni collegamento con il rapporto di pubblico impiego. (V 430/89, mass n 461553; (V 5568/88, mass n 460130; (V 2251/88, mass n 458063; (V 8733/87, mass n 456142; (V 8625/87, mass n 456097; (V 4311/87, mass n 453064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)