Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 245 del 1975
Massime (1)
Massima n. 8122
- Imposte e tasse
- Violazione delle leggi finanziarie
- Repressione
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20
- Ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione senza prospettare nuovi argomenti, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.
Norme impugnate
- art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di Falivene Gerardo, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del 1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975. LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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