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Sez. 4, Sentenza n. 4038 del 11/07/2000 Cc. (dep. 04/10/2000) Rv. 217277 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti favorevoli all'indagato che già si trovino nella sua disponibilità - Obbligo del pubblico ministero di trasmissione al tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217277-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

È obbligo del pubblico ministero trasmettere al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell'indagato, per consentire il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato, e tale obbligo comprende anche quegli atti che eventualmente già siano nella disponibilità del medesimo indagato, non potendosi far carico a quest'ultimo della relativa allegazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza dichiarativa della perdita di efficacia della custodia cautelare per mancata trasmissione di documentazione, già prodotta dall'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto, volta a dimostrare la legittima provenienza del denaro trovato in suo possesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)