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Sez. 4, Sentenza n. 19771 del 10/04/2015 Cc. (dep. 13/05/2015) Rv. 263478 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti favorevoli all'indagato - Già nella sua disponibilità - Obbligo di trasmissione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263478-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza. (Nella fattispecie si trattava di una memoria difensiva e degli atti ad essa allegati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)