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Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1976 (Rv. 378609 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - PROGETTO - PROGETTISTA - CONCORRENTI INADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE E DEL PROGETTISTA - DANNO DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL PROGETTISTA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378609-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - PROGETTO - PROGETTISTA - CONCORRENTI INADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE E DEL PROGETTISTA - DANNO DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL PROGETTISTA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Quando un medesimo danno e provocato da piu soggetti, per inadempimento a contratti diversi, intercorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi ed il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perche i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato puo rivolgersi indifferentemente all'uno od all'altro per il risarcimento di tutto il danno, e che il debitore escusso ha regresso verso ciascuno degli altri corresponsabili per la ripetizione della parte da ciascuno di essi dovuta (da presumersi uguale, in Mancanza di una pretesa e di un accertamento contrari). Invero, sia in tema di responsabilita contrattuale, che di responsabilita extra-contrattuale, se l'unico evento dannoso e imputabile a piu persone, e sufficiente, al fine di ritenere la solidarieta di tutte nell'Obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. (V 2985/74, mass n 371438; 1388/73, mass n 364055; (V 3557/72, mass n 361522; 2887/68, mass n 335600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)