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Sez. L, Sentenza n. 3303 del 19/05/1986 (Rv. 446281 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - FATTISPECIE RELATIVA AL SERVIZIO MENSA EROGATO AI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1986-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446281-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - FATTISPECIE RELATIVA AL SERVIZIO MENSA EROGATO AI LAVORATORI.*

L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ai fini della Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, fa riferimento - come comprovato dalla tassatività delle eccezioni previste dalla stessa norma - non alla retribuzione concordata tra lavoratore e datore di lavoro, bensì, superando l'aspetto sinallagmatico del tradizionale concetto di "retribuzione", a tutto ciò che dal datore di lavoro viene erogato al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del lavoratore medesimo. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva escluso l'Obbligo contributivo del datore di lavoro in relazione al servizio mensa erogato ai lavoratori, sul rilievo che del servizio fruivano, previo pagamento di somma superiore al valore convenzionale del pasto, solo parte dei dipendenti, senza che venisse corrisposta alcuna indennità sostitutiva ai non fruitori). (V 446/84, mass nn 432675 e 432674; (V 3088/82, mass n 421019; (V 1976/81, mass n 412674; (V 587/81, mass n 411072).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)