diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12901 del 30/12/1998 (Rv. 521975 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Parchi e zone di protezione faunistica - Fondi danneggiati dalla selvaggina - Indennizzi a favore degli interessati - Qualificazione giuridica della relativa posizione - Criteri - Localizzazione del fondo all'interno o all'esterno della area tutelata - Decisività - Esclusione - Conformazione dell'interesse protetto da parte del diritto positivo - Rilevanza - Pregiudizi arrecati dalla selvaggina protetta nel Parco lombardo della Valle del Ticino - Diritto al risarcimento del danno ex art. 15 legge n. 395 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1998-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521975-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

La qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo delle posizioni giuridiche configurabili a favore degli interessati relativamente ai ristori conseguibili per i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole non è automaticamente correlata alla ubicazione - all'esterno o all'interno delle zone di protezione - dei fondi danneggiati, e deve invece attribuirsi essenziale rilievo al concreto atteggiarsi della disciplina positiva. In applicazione di tale criterio, deve riconoscersi la natura di diritto soggettivo - comportante la giurisdizione del giudice ordinario - alla pretesa al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica nell'ambito del Parco lombardo della Valle del Ticino, fondata sull'art. 15 della "legge - quadro" sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi; né portata diversa è attribuibile all'art. 22, comma sesto, della legge regionale della Lombardia n. 33 del 1980 (norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco del Ticino), che, nel disciplinare l'aspetto di finanza pubblica (prevedendo finanziamenti regionali), ribadisce l'obbligo del Consorzio di risarcire i danni arrecati dalla selvaggina alle colture all'interno della fascia di silenzio venatorio.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 22/03/1980 num. 33 art. 22 com. 6, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)