Sez. U, Sentenza n. 9159 del 20/04/2006 (Rv. 588596 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Legge della Regione Campania n. 8 del 1996 - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Intervenuto accertamento del fatto in sede amministrativa - Azione di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, la domanda di condanna della P.A., proposta a seguito della conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla normativa regionale (nella specie, la legge reg. della Campania 10 aprile 1996, n. 8), che abbia accertato l'avvenuta verificazione di un fatto suscettibile di riparazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario: infatti, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Campania 10/04/1996 num. 8 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)