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Sez. L, Sentenza n. 19005 del 12/12/2003 (Rv. 568807 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento del relativo diritto - Valutazione ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. degli aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Obbligatorietà - Istanza di parte o produzione di nuovi documenti - Necessità - Esclusione - Rilievo degli aggravamenti nel giudizio di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568807-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione, quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza, oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. Nè l'operatività della citata disposizione può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado, giacché il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non ha per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Il relativo obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte e neanche alla produzione di documenti ad opera di questa, ma può essere assolto d'ufficio, anche in appello, conservando il giudice anche in tale fase, nei limiti del devoluto, l'insindacabile potere di apprezzare l'idoneità degli elementi prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio ad esprimere un sopravvenuto deterioramento della condizione patologica e a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)