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Sez. 3, Sentenza n. 4025 del 06/04/1995 (Rv. 491668 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari di avvocato e onorari e diritti di procuratore - Determinazione - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491668-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La determinazione da parte del giudice di merito degli onorari di avvocato e dei diritti ed onorari di procuratore, nei limiti del minimo e del massimo della tariffa, in relazione all'importanza delle questioni trattate, al numero di esse ed al modo di svolgimento delle singole prestazioni difensive, costituisce una valutazione discrezionale del medesimo giudice, non sindacabile in sede di legittimità ove non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)