Sez. 3, Sentenza n. 22592 del 01/12/2004 (Rv. 579224 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Responsabilità per custodia - Presupposti - Possibilità di esercitare in concreto la vigilanza e il controllo sul bene pubblico - Responsabilità per danni da insidia stradale - Riconducibilità alla responsabilità per custodia - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod.civ., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso) sia oggetto di - una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi, l'ente pubblico risponde secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod.civ., e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l'insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un Comune per il danno subito da un ciclista a seguito dell'urto contro un paletto conficcato nel manto stradale, ritenendo che il paletto fosse visibile, e quindi evitabile, in quanto l'incidente si era verificato in pieno giorno e il paletto sporgeva di circa un metro dal suolo, e ritenendo, per contro, non rilevante che esso fosse inclinato e di colorazione simile a quella dell'asfalto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)