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Sez. 2, Sentenza n. 20610 del 12/03/2004 Cc. (dep. 30/04/2004) Rv. 229523 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità al procedimento di prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229523-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - IN GENERE

Nel giudizio di prevenzione non sussiste la necessaria identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla assunzione della stessa, atteso che il giudizio di prevenzione presenta carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio. Ed invero in detto procedimento è consentita la diversa composizione collegiale tra una udienza e l'altra, essendo i principi di cui all'art. 525 cod. proc. pen. applicabili non a questo tipo di procedimento, ma alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)