Sez. L, Sentenza n. 8515 del 26/09/1996 (Rv. 499780 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Insolvenza del datore di lavoro - Obbligazione del Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297 del 1982 - Relazione giuridica con il debito del datore di lavoro - Solidarietà in base ad accollo "ex lege" - Configurabilità - Rinuncia del datore di lavoro alla prescrizione - Inopponibilità al Fondo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Il Fondo di garanzia appositamente costituito presso l'INPS è obbligato al pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro in base ad un accollo "ex lege", e quindi è configurabile un rapporto di solidarietà tra l'obbligazione del medesimo e quella del datore di lavoro. Ne consegue l'inopponibilità al Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., della rinuncia alla prescrizione compiuta dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)