diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2278 del 15/04/1981 (Rv. 413013 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - POTERI REGOLAMENTARI - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE ED ASTRATTO E PROVVEDIMENTI APPLICATIVI CONCRETI DIRETTAMENTE INCIDENTI SUL RAPPORTO D'IMPIEGO DEI SINGOLI DIPENDENTI - FUNZIONI RISPETTIVE - EFFETTI - ASSOGGETTAMENTO DEI SECONDI ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI LAVORO PRIVATO NONCHE ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - CONSEGUENZE - ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - FACOLTA DI NON ASSUMERE I CONCORRENTI VINCITORI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413013-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - POTERI REGOLAMENTARI - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE ED ASTRATTO E PROVVEDIMENTI APPLICATIVI CONCRETI DIRETTAMENTE INCIDENTI SUL RAPPORTO D'IMPIEGO DEI SINGOLI DIPENDENTI - FUNZIONI RISPETTIVE - EFFETTI - ASSOGGETTAMENTO DEI SECONDI ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI LAVORO PRIVATO NONCHE ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - CONSEGUENZE - ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - FACOLTA DI NON ASSUMERE I CONCORRENTI VINCITORI - INSUSSISTENZA.*

Nell'ambito dei provvedimenti di un ente pubblico economico relativi ai rapporti di lavoro dei dipendenti, debbono distinguersi i provvedimenti di carattere generale ed astratto, incidenti sulla conformazione e sull'assetto delle strutture e dell'organizzazione dell'ente, da quelli applicativi concreti, direttamente incidenti, anche se plurimi, sul rapporto d'impiego dei singoli dipendenti. Lo stesso ente, mentre con i primi persegue i suoi fini pubblicistici con strumenti propri del diritto pubblico, con i secondi opera, nei confronti dei suoi dipendenti, come una qualsiasi organizzazione imprenditoriale, con conseguente integrale assoggettamento alla normativa del codice civile in tema di lavoro privato nonche alla disciplina collettiva, alla quale deve ricondursi o assimilarsi, siccome fonte integrativa della disciplina privatistica, quella regolamentare. Pertanto, all'ente pubblico economico - diversamente che alla pubblica amministrazione - non e consentito di non procedere, a seguito dell'espletamento di un concorso, all'assunzione di chi ne sia risultato vincitore, ove, per soppressione del posto messo a concorso o per altre ragioni, venga meno la necessita di coprire il posto stesso. (V 1/80, mass n 403357; (V 5688/79, mass n 402286; (V 4915/79, mass n 401568; (V 1381/78, mass n 390757; (V 1330/78, mass n 390691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2093

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)