Sez. L, Sentenza n. 3000 del 08/08/1975 (Rv. 377095 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ALLEVAMENTO DI POLLI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ALLEVAMENTO DI POLLI.*
Ai sensi degli artt 1, 206 e 207 del tu 30 giugno 1965, n 1124, sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'allevamento del bestiame e soggetto alla disciplina assicurativa delle imprese agricole solo quando sia svolto da un imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, e, cioe, in stretto rapporto di connessione (o di accessorieta) con l'attivita principale di sfruttamento della terra e in modo che il fine principale di detta azienda sia realizzato indipendentemente dall'attivita di allevamento. Qualora, invece, quest'ultimo esorbiti dai fini e dalle dimensioni dell'azienda agricola, si e in presenza di impresa industriale, sottoposta, come tale, alle norme dell'Assicurazione obbligatoria dell'industria. Siffatto inquadramento, ai fini assicurativi, dell'allevamento del bestiame nell'ambito delle categorie delle imprese e conforme a quello adottato dall'art 2135 cod civ, il quale, accomunando tale attivita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura, esclude che la medesima abbia di per se stessa natura agricola, e subordina l'acquisizione di tale natura alla persistenza di una connessione funzionale con lo sfruttamento della terra; per cui, ove tale connessione si interrompa, l'allevamento del bestiame assume carattere industriale. (nella specie, la SC ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano qualificato come industriale un allevamento di polli, con produzione di dodicimila capi su tre cicli annuali, effettuato in appositi capannoni, con mangime acquistato in libero commercio ed attrezzature comprendenti incubatoi e miscelatori a funzionamento elettrico, il quale era completamente avulso dalla azienda agricola nel cui perimetro era situata, talche non aveva con essa che un rapporto meramente topografico). (Conf 1843/74, mass n 369587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)