Sez. U, Sentenza n. 27290 del 23/12/2009 (Rv. 610439 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Correlazione tra accusa e sentenza - Necessità - Fondamento - Atti e comportamenti dell'incolpato non espressamente enunciati nell'incolpazione - Valutabilità da parte del giudice disciplinare - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'individuazione della condotta addebitata cui deve essere correlata l'affermazione di colpevolezza, non va necessariamente operata con esclusivo riferimento a quanto specificamente indicato nel capo d'incolpazione, dovendo altresì considerarsi il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli è stato posto nelle condizioni di difendersi.(Nella specie, relativa ad addebito di ritardato deposito di numerosi provvedimenti giurisdizionali senza indicazione degli estremi di ogni singolo provvedimento, si è ritenuta comunque idonea a consentire all'incolpato la difesa l'avvenuta messa a disposizione dello stesso, durante le indagini disciplinari, della copia dei provvedimenti in questione).
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)