Sez. L, Sentenza n. 7139 del 29/08/1987 (Rv. 455286 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
La conclusione delle operazioni di liquidazione e la formale cancellazione di una società dal registro delle imprese non implicano Estinzione della società medesima, se siano ancora pendenti rapporti giuridici, e non ostano, pertanto, a che il creditore possa agire contro di essa, qualora non intenda avvalersi della facoltà di agire contro i soci od i liquidatori, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 2456 cod. civ.. (Conf 1880/79, mass n 398269).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)